Affidamento dei figli

√ Ai sensi dell’art. 155 cc, nel caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare tale obiettivo il giudice dovrà valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (cosiddetto “affidamento condiviso”), oppure, subordinatamente, stabilirà a quale di essi i figli saranno affidati ( cosiddetto “affidamento esclusivo”). Inoltre dovrà determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, andando ad individuare il genitore con il quale il figlio risiederà principalmente e determinando le modalità e le tempistiche di visita dell’altro genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della prole, prendendo atto, se non contrari agli interessi dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.

In caso di ricorso congiunto è consigliabile richiedere l’affidamento condiviso in considerazione del fatto che l’affidamento esclusivo viene concesso solo in casi gravi (per esempio tossicodipendenze conclamate). L’affidamento riguarda le decisioni relativi ai figli ed è cosa diversa dal luogo ove i figli vivranno.

L’affidamento può quindi essere condiviso, nonostante il figlio dimori solo presso l’abitazione di un genitore.

AFFIDAMENTO CONDIVISO

La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, nel senso che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.

In caso di disaccordo i genitori potranno rivolgersi al Tribunale che ha disposto la separazione che darà indicazioni su come procedere. Limitatamente alle decisioni più semplici su questioni di ordinaria e quotidiana amministrazione, i genitori potranno esercitano la potestà separatamente, per motivi di economia e celerità.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Ai sensi dell’art. 155-bis cc il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario agli interessi del minore. Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all'amministrazione e l'usufrutto legale sui loro beni. Peraltro, qualora sussistano condizioni particolarmente gravi, ciascun genitore può richiedere in qualsiasi momento, l’affidamento esclusivo. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo del figlio al genitore istante, ma se la domanda risulta manifestamente infondata, potrà considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli.

I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento, anche successivamente all’intervenuta separazione coniugale, le revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi.

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