√ L'art. 147 del codice civile prevede che ambedue i coniugi abbiano l’obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Tale obbligo è stato esteso anche ai genitori che non si siano uniti in matrimonio affinché anche i figli nati fuori dal matrimonio possano godere dei medesimi diritti di quelli nati dal matrimonio.