Doveri verso i figli

√ L'art. 147 del codice civile prevede che ambedue i coniugi abbiano l’obbligo di mantenere, istruire e educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tale obbligo è stato esteso anche ai genitori che non si siano uniti in matrimonio affinché anche i figli nati fuori dal matrimonio possano godere dei medesimi diritti di quelli nati dal matrimonio.

L'obbligo sorge in capo ad entrambi i genitori, trattandosi appunto di obblighi correlati al fatto della procreazione, per cui essi sorgono al momento della nascita del figlio.

Il significato di mantenimento del figlio da parte dei genitori è immediato: garantire al figlio la sussistenza e un tenore di vita dignitoso.

L'obbligo di istruire ed educare la prole afferisce invece al complesso di comportamenti finalizzati a rendere autonoma la prole ed a permetterle di affrontare tutte le sfide che la vita presenterà, sempre tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

L’obbligo dell’educazione involge altresì la tematica della sinergia di interventi educativi tra i genitori e l’istituzione scolastica. Da un lato l’istituzione scolastica è tenuta rispettare le scelte educative afferenti alla potestà dei genitori a cominciare dai valori comunemente condivisi dalle famiglie, come quelli religiosi o laici. Dall’altro, la famiglia è tenuta a continuare e supportare l’opera educativa della scuola.

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