Mantenimento dei figli

A seguito di separazione dei coniugi, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice di norma stabilisce un assegno periodico a carico del genitore non residente con il figlio, al fine di determinare il principio di proporzionalità. Per la quantificazione di tale assegno dovranno essere considerate: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, affinché esso venga sostanzialmente mantenuto tale, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L’assegno deve essere automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dal giudice o congiuntamente dalle parti.

In caso di inadempienza, a seguito di richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte o di tutti i beni dell’obbligato ed ordinare ai terzi debitori del coniuge obbligato (per es. i datori di lavoro), di versare una parte delle somme dovute direttamente all’avente diritto.

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo, anche successivamente alla separazione con apposito ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale dove risiedono i figli, la revisione delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo al mantenimento, quando per esempio mutino le condizioni economiche di uno o di entrambi.

In caso di figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, il giudice può disporre in favore degli stessi, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, viene versato direttamente al figlio, salvo diversa determinazione del giudice. L’assegno potrebbe essere posto a carico di entrambi i genitori, in misura proporzionale alle proprie capacità reddituali.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

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