√ Il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate con atto pubblico, anche successivamente al matrimonio, a pena di nullità e per essere opponibili ai terzi devono essere annotate a margine dell’atto di matrimonio.
La scelta del regime di separazione dei beni può anche essere dichiarata all’atto di celebrazione del matrimonio.