REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
Costituiscono oggetto della comunione:
1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai bene personali;
2. i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
3. i proventi dall’attività separata di ciascun coniuge se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. In caso di aziende appartenenti ad un coniuge, ma gestite da entrambi, rientrano nella comunione i frutti delle medesime aziende.
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;
2. i beni acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
4. i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge;
5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita della capacità lavorativa anche solo parziale;
6. i beni acquistati con il prezzo dell’alienazione dei beni personali.
L’amministrazione ordinaria dei beni della comunione e la relativa rappresentanza in giudizio spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. L’amministrazione straordinaria, nonché la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
I beni della comunione rispondono:
1. di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto,
2. di tutti i carichi dell’amministrazione,
3. delle spese per il mantenimento della famiglia e nell’interesse della stessa, per l’educazione e l’istruzione dei figli,
4. di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per fallimento di uno dei coniugi.
COMUNIONE CONVENZIONALE Mediante atto pubblico i coniugi possono far rientrare nel regime di comunione legale alcuni beni personali non ricompresi nella comunione.
REGIME DI SEPARAZIONE DEI BENI
Alla celebrazione del matrimonio o successivamente con atto pubblico, i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. In questo caso ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
FONDO PATRIMONIALE
I coniugi, mediante atto pubblico, o un terzo mediante testamento possono costituire un fondo patrimoniale destinando alcuni beni immobili o mobili iscritti sui pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Se non è espressamente previsto all’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, mediante autorizzazione dell’autorità giudiziaria solo qualora sia necessario. L’esecuzione sui beni del fondo è esclusa per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per esigenze estranee a quelle famigliari. La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età.
In caso di morte di uno dei coniugi dopo la separazione, al coniuge superstite spetta pensione di reversibilità. Non vengono meno neanche i diritti successori (e quindi i coniugi separati continuano a rimanere eredi uno dell’altro), a meno che al coniuge superstite non sia stata addebitata la separazione.
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