√ La Procura di Milano ha emanato ieri le linee guida con cui rende noto l'iter da seguire per il deposito degli accordi di separazione o divorzio raggiunti tramite negoziazione assistita con gli avvocati delle parti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 (c.d. decreto degiurisdizionalizzazione).
Anche Milano detta, dopo Roma, le proprie linee guida per il deposito dell’accordo di separazione o divorzio ex art. 6 del D.L. n. 132/2014 (“Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).
Le linee guida contengono tutte le indicazioni da seguire in tale nuova procedura, più in dettaglio ad essere fissati sono:
- le condizioni
- la documentazione richiesta
- l’ufficio di presentazione
- il rilascio del provvedimento P.M.
- il contributo unificato ed il periodo feriale.
Condizioni
Dopo aver ricordato che ai sensi del comma 1 dell’art. 6, D.L. n. 132/2014 l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato di parte, la procura precisa che:
«Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6, co. 3:
- di aver tentato di conciliare le parti,
- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5, co. 2:
- l’autografia delle firme,
- la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico».
Documentazione
Unitamente all’accordo dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell’allegato 1 (l’allegato indica inoltre i criteri per l’individuazione della Procura della Repubblica competente). L’accordo, inoltre dovrà essere corredato dalla scheda di sintesi di cui all’allegato 2.
Ufficio di presentazione
In attesa che la Segreteria del P.M. e la Segreteria degli Affari Civili vengano dotati di PEC, l’accordo in originale dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l’atto o da un suo delegato alla Segreteria del P.M. o alla Segreteria degli Affari Generali
in caso di assenza o impedimento.
Rilascio del provvedimento P.M.
IL P.M., entro tre giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo, rilascerà il nulla osta o autorizzerà l’accordo.
Si legge nelle linee guida che «sempre in attesa della dotazione della PEC, sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l’atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro di una copia dell’accordo (l’originale resterà agli atti dell’Ufficio); si fa presente al riguardo che, i dieci giorni previsti per la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale dello Stato Civile, decorreranno dalla data di consegna delle copie dell’accordo stesso (o dalla comunicazione via PEC)».
Contributo unificato - Periodo feriale
Al momento non viene richiesto il versamento di alcun contributo. Si attende, infatti, che il Ministero della Giustizia si esprima in merito al quesito sollevato al riguardo dal Procuratore della Repubblica e dal Dirigente la Procura della Repubblica. Il Ministero dovrà pronunciarsi anche in merito all’eventuale sospensione feriale dei termini della procedura statuita per le convenzioni di negoziazione assistita.
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